A chi è rivolta la nuova agevolazione
La nuova misura, operativa dal 2026 e disciplinata operativamente dalla circolare INPS 82/2026, è pensata per favorire l’ingresso o il rientro nel mercato del lavoro di una categoria molto specifica di donne: le lavoratrici madri con carichi familiari particolarmente elevati.
Per accedere all’agevolazione devono essere presenti due condizioni soggettive principali. La prima è la condizione occupazionale: la lavoratrice deve essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi al momento dell’assunzione agevolata. In pratica, si tratta di una forma qualificata di disoccupazione o inoccupazione, che va verificata attraverso le risultanze delle comunicazioni obbligatorie e degli archivi istituzionali.
La seconda condizione è familiare: la lavoratrice deve essere madre di almeno tre figli minori di 18 anni. Il requisito si considera soddisfatto anche se i figli sono adottivi o in affidamento, includendo le forme di genitorialità riconosciute dall’ordinamento. Ciò significa che rientrano nella platea anche le madri adottive o affidatarie, purché i minori siano effettivamente a carico e di età inferiore ai 18 anni.
La circolare INPS chiarisce che la verifica di questi requisiti avviene in parte tramite autocertificazione della lavoratrice, raccolta dal datore di lavoro ai fini della domanda, e in parte tramite controlli incrociati dell’Istituto sui propri archivi. Un punto delicato è la gestione del requisito dei figli minori nel tempo: la misura si fonda sulla situazione esistente al momento dell’assunzione, ma occorre prestare attenzione a come vengono trattati i casi in cui, nel corso del periodo agevolato, uno dei figli diventi maggiorenne.
Quali rapporti di lavoro sono ammessi e quali esclusi
L’agevolazione è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo. La regola è quindi ampia sul fronte dei soggetti che possono beneficiarne, ma selettiva sul tipo di rapporto di lavoro ammesso.
Sono agevolabili le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, comprese quelle effettuate tramite somministrazione. Nel caso dei contratti a termine, la misura si applica anche alle proroghe, nel rispetto di un limite massimo complessivo di mesi agevolati.
Sono invece espressamente esclusi alcuni rapporti: il lavoro domestico, l’apprendistato e il lavoro intermittente o a chiamata. Si tratta di una scelta precisa del legislatore, che concentra l’incentivo su rapporti “ordinari” e più stabili, escludendo forme contrattuali che, per natura o disciplina, seguono logiche differenti.
Questa selettività rappresenta una differenza importante rispetto ad altri incentivi all’occupazione femminile, che in passato hanno talvolta incluso anche l’apprendistato o non hanno posto limiti così netti sui tipi di contratto. Nella pianificazione delle assunzioni sarà quindi necessario valutare attentamente la combinazione tra tipologia contrattuale e possibilità di accesso all’esonero.
Misura dell’esonero e durata del beneficio
Il cuore della nuova agevolazione è l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’unica eccezione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, che restano dovuti. L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali datoriali, entro un tetto massimo di 8.000 euro all’anno per ciascuna lavoratrice.
Questo massimale viene riparametrato su base mensile e giornaliera: 666,66 euro al mese e 21,50 euro al giorno nei casi di rapporti che iniziano o cessano in corso di mese. In pratica, l’INPS calcola un plafond teorico massimo per ogni mese di fruizione e verifica, in sede di conguaglio, che gli importi portati a sgravio non superino questi limiti.
La durata del beneficio dipende dal tipo di contratto. Per le assunzioni a tempo indeterminato l’esonero spetta per 24 mesi a partire dalla data di assunzione. Per i contratti a tempo determinato, inclusa la somministrazione, la durata ordinaria è di 12 mesi. Se il contratto a termine viene poi trasformato a tempo indeterminato, è possibile prolungare l’agevolazione fino a un massimo complessivo di 18 mesi, conteggiati a partire dalla data di assunzione originaria a termine.
Un elemento importante è che l’agevolazione non incide sulla posizione previdenziale della lavoratrice: l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche rimane invariata. In altre parole, pur non versando di fatto i contributi, il datore di lavoro vede comunque riconosciuta alla lavoratrice la contribuzione piena ai fini del calcolo della futura pensione.
Effetti di eventi di maternità e continuità del beneficio
La nuova disciplina si coordina con le regole generali sulla maternità. Se, durante il periodo di fruizione dell’esonero, la lavoratrice entra in congedo di maternità obbligatorio, il decorso del periodo agevolato viene sospeso. In pratica, i mesi di assenza obbligatoria non “consumano” il plafond temporale dell’incentivo, che riprende a decorrere al rientro in servizio della lavoratrice.
Questa impostazione è particolarmente favorevole per i datori di lavoro, perché evita che una parte del beneficio vada persa in un periodo in cui il rapporto è sospeso e l’azienda non beneficia della prestazione lavorativa. Al tempo stesso, garantisce coerenza con la finalità della misura, che è quella di ridurre il costo del lavoro effettivamente prestato da madri con carichi familiari elevati.
Per quanto riguarda altri istituti retributivi, come tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto, l’agevolazione non modifica le regole di calcolo: la retribuzione della lavoratrice continua a essere determinata secondo il contratto applicato, e l’esonero opera solo sul versante contributivo datoriale. Nella domanda all’INPS viene richiesta l’indicazione della retribuzione mensile media (comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive) proprio per consentire all’Istituto di calcolare correttamente il beneficio entro i massimali previsti.
Cumulo con altri incentivi e coordinamento con la fiscalità
La nuova agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive riferiti allo stesso rapporto di lavoro e alla stessa lavoratrice. Questo significa che, se la lavoratrice rientra in più categorie agevolate (ad esempio, anche come “donna svantaggiata” secondo altre norme), il datore di lavoro dovrà scegliere quale incentivo utilizzare, valutando caso per caso quale sia economicamente più conveniente.
Diverso è il discorso sul piano fiscale. L’esonero contributivo è compatibile con le misure che prevedono una maggiorazione del costo del lavoro deducibile ai fini delle imposte sui redditi in presenza di nuove assunzioni. In pratica, l’azienda può cumulare il risparmio contributivo con un vantaggio fiscale, aumentando la convenienza complessiva dell’inserimento lavorativo di queste madri.
Per i rapporti part-time, la misura non pone limiti specifici, ma l’esonero, essendo parametrato alla contribuzione dovuta, si riduce proporzionalmente alla minore retribuzione. Nella domanda INPS deve essere indicata la percentuale di part-time per consentire un calcolo corretto del massimale effettivamente fruibile.
Come si richiede l’agevolazione: adempimenti per le aziende
L’accesso all’incentivo non è automatico: richiede una specifica domanda telematica da parte del datore di lavoro tramite il portale INPS. La circolare 82/2026 ha predisposto un modulo dedicato, nel quale vanno inserite una serie di informazioni essenziali.
In particolare, devono essere indicati i dati identificativi della lavoratrice, il tipo di contratto (tempo determinato o indeterminato, eventuale somministrazione), la data di assunzione o trasformazione, la retribuzione mensile media, l’eventuale percentuale di part-time e l’aliquota contributiva datoriale oggetto di esonero. Il datore di lavoro deve inoltre dichiarare che la lavoratrice è priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e madre di almeno tre figli minori, sulla base della documentazione e delle autocertificazioni raccolte.
Una volta ricevuta la domanda, l’INPS verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, la corretta instaurazione del rapporto di lavoro e la disponibilità delle risorse finanziarie. In caso di esito positivo, comunica al datore di lavoro l’autorizzazione alla fruizione dell’esonero, indicando l’importo massimo spettante e le istruzioni per esporre correttamente il beneficio nelle denunce contributive mensili (UniEmens).
La fruizione avviene infatti tramite conguaglio: il datore di lavoro calcola, mese per mese, l’importo dell’esonero spettante entro il massimale teorico e lo porta in compensazione con i contributi dovuti all’INPS, utilizzando i codici indicati dalla circolare.